1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Consiglio».
2. Il Consiglio, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da ventiquattro esperti in possesso di comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche e manageriali, di cui otto designati dal medesimo Ministro, otto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, quattro dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e quattro dall'Unione delle province d'Italia (UPI).
3. I componenti del Consiglio sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali del Consiglio e dei comitati di cui al comma 7.
4. Il Consiglio e i comitati di cui al comma 7 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e possono essere confermati.
6. Il Consiglio, riunito in seduta plenaria, è integrato da quattro membri designati dalle associazioni rappresentative di categoria e da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
a) la ripartizione della quota parte del FUS tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo;
b) le convenzioni triennali tra Stato e regioni in sede preventiva e consuntiva;
c) le proposte di utilizzo del Fondo perequativo e gli obiettivi perseguiti;
d) l'esame di questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e di temi prospettati da una o più regioni.
10. I comitati esprimono pareri su:
a) la valutazione preventiva e consuntiva dell'attività settoriale prevista nelle convenzioni triennali;
b) l'esame di questioni inerenti il settore di riferimento e di temi prospettati da una o più regioni.
11. Il Consiglio e i comitati si avvalgono, anche ai fini dell'espletamento delle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e del personale del Ministero per i beni e le attività culturali. Ai costi di funzionamento del Consiglio e dei comitati si provvede nei limiti degli stanziamenti destinati al funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59, 60 e 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
12. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto non avente natura regolamentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio e dei comitati.