Art. 7.
(Consiglio dello spettacolo dal vivo).

      1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Consiglio».
      2. Il Consiglio, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da ventiquattro esperti in possesso di comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche e manageriali, di cui otto designati dal medesimo Ministro, otto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, quattro dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e quattro dall'Unione delle province d'Italia (UPI).
      3. I componenti del Consiglio sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali del Consiglio e dei comitati di cui al comma 7.
      4. Il Consiglio e i comitati di cui al comma 7 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e possono essere confermati.
      6. Il Consiglio, riunito in seduta plenaria, è integrato da quattro membri designati dalle associazioni rappresentative di categoria e da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori

 

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del settore. Esso svolge i compiti già attribuiti al Comitato per i problemi dello spettacolo dall'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delegato per lo spettacolo 10 giugno 1998, n. 273. Al Consiglio in seduta plenaria partecipa anche, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali.
      7. Il Consiglio si articola in quattro comitati tecnico-scientifici per ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, presieduti dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali. A tali comitati sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni consultive per la musica, per la prosa, per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante e per la danza, di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      8. I comitati sono composti ciascuno da sei esperti, scelti tra quelli di cui al comma 2, proporzionalmente rispetto all'istituzione che li ha designati.
      9. Il Consiglio esprime pareri su:

          a) la ripartizione della quota parte del FUS tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo;

          b) le convenzioni triennali tra Stato e regioni in sede preventiva e consuntiva;

          c) le proposte di utilizzo del Fondo perequativo e gli obiettivi perseguiti;

          d) l'esame di questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e di temi prospettati da una o più regioni.

      10. I comitati esprimono pareri su:

          a) la valutazione preventiva e consuntiva dell'attività settoriale prevista nelle convenzioni triennali;

          b) l'esame di questioni inerenti il settore di riferimento e di temi prospettati da una o più regioni.

 

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      11. Il Consiglio e i comitati si avvalgono, anche ai fini dell'espletamento delle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e del personale del Ministero per i beni e le attività culturali. Ai costi di funzionamento del Consiglio e dei comitati si provvede nei limiti degli stanziamenti destinati al funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59, 60 e 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      12. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto non avente natura regolamentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio e dei comitati.